Condannato per violenza sessuale a danno della cognata disabile , la Corte rigetta la censura sull’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa , sulla considerazione che basta un maggior rigore nell’iter della motivazione, specie se ella è costituita parte civile , per renderle da sole bastevoli ai fini di una condanna; inoltre la patologia della persona offesa , se non altera la percezione della realtà , non incide assolutamente sull’utilizzabilità della relativa fonte narrativa ; viene invece accolto il motivo sul disconoscimento della circostanza attenuante ex 609 u.c. che esula dalla tematica del fatto svoltosi in ambito familiare , ed attiene più propriamente : ai mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto; siccome l’attenuante in parola è stata negata perché << danno non patrimoniale cagionato alla vittima da un soggetto che era anche una figura di riferimento nel nucleo familiare, per lungo tempo, e che, in conseguenza di siffatta condotta, ha anche cagionato conseguenze gravemente destabilizzanti nei suoi rapporti familiari>>, dicono i Giudici che è affermazione apodittica <<per altro verso irrilevante nell’ottica in oggetto, perchè attinente ad un profilo – i rapporti intersoggettivi tra familiari – del tutto estraneo, in sè, alla valutazione che deve presiedere l’esame della diminuente, secondo i parametri sopra richiamati>>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 47267/15; depositata il 30 novembre)
Condividi questo articolo