Condannato per il 615 bis cp perché aveva messo di nascosto una telecamera all’interno di un bagno di una palestra e riprendeva donne e bambini mentre facevano la doccia, la Cassazione annulla sul punto dicendo che non si può trattare del reato ex 615 bis perché la palestra non può considerarsi un luogo aperto al pubblico, sia pure nell’interpretazione estensiva fattane dai giudici di legittimità (ad es lo è il bagno dell’ospedale per i pazienti che sono ivi ricoverati) ; e che invece il reato vada più esattamente qualificato come violenza privata, configurando in modo molto “elastico” (sul punto siamo in netto disaccordo) il requisito della costrizione. E siccome i Giudici hanno dato contezza ai difensori durante la discussione, della possibilità di qualificare il fatto in modo diverso, non c’è violazione della disciplina della correlazione accusa /sentenza anche perché il reato è meno grave (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28174/15; depositata il 2 luglio)
Vedasi però in senso contrario, nel solco di un interpretazione restrittiva dell’art. 521 c.p.p., che anche la mera diversa qualificazione giuridica data al fatto in sentenza, senza che sia stata adeguatamente “adattata” l’imputazione, può far scattare la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità.Ci riferiamo precipuamente alla sentenza Cass. Sez. II, 12.11.2012 (dep. 14.1.2013), n. 1625.)