Non si applica al fallito , nel momento in cui rilascia dichiarazioni al curatore fallimentare, la disciplina di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall’inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44575/15; depositata il 4 novembre)
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