Agente insegue a piedi un soggetto dopo che insieme ad altro malvivente avevano guidato spericolatamente per la città e mentre lo stava bloccando a terra gli parte un colpo che lo uccide : condannato per omicidio colposo nei due gradi di merito, l’imputato ricorre in cassazione chiedendo l’applicazione dell’uso legittimo delle armi, in subordine la sua supposizione erronea ex 59 co. IV°c.p., in ulteriore subordine il caso fortuito ex 45 c.p.. La Cassazione rigetta il ricorso confermando la condanna per omicidio colposo, perché, sul primo motivo, il ragazzo stava fuggendo non armato e quindi non poteva utilizzarsi l’arma (prima di scendere dall’auto, per inseguire a piedi, il ricorrente avrebbe dovuto riporre la pistola nella fondina o, quanto meno, metterla in sicurezza).
E comunque ha riproposto una questione di merito che la Corte, anche dopo la novella del 2006 , non può “ascoltare” : << Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti…… Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella pronuncia 21644/13 di questa Corte: la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novella….. non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova ncontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice, di merito, attraverso la verifica del travisamento della prova. Per poter ravvisare il “travisamento della prova” occorre che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo, oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.>>.Il secondo motivo va rigettato per le stesse considerazioni evidenziate nel primo: la evidente percezione della inesistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, nel momento in cui l’inseguimento è continuato a piedi, esclude l’errore; il terzo idem perché occorre che il caso fortuito costituisca una forza “esterna” a quella dell’uomo, e non che debba essere da lui originata (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36883/15; depositata l’11 settembre)