Si trattava di vagliare la testimonianza di alcune minorenni, persone offese in un reato sessuale: pur non sussistendo in capo al P.M. un obbligo di disporre nell’immediatezza un incidente probatorio, tuttavia il decorso di un congruo lasso di tempo comporta, per il giudice, l’onere di una motivazione rafforzata che dia conto, complessivamente, dell’inidoneità del distacco temporale ad incidere sull’attendibilità delle dichiarazioni rese o perché, in particolare, non sono intervenuti fattori esterni di disturbo, o perché, ove intervenuti, gli stessi non si sono comunque dimostrati in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 30865/15, depositata il 16 luglio)
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