Due principi di diritto :
«in sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6 c.p.p., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c) o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato […] anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento» e «in sede di esame dibattimentale, ai sensi dell’art. 210, comma 6 c.p.p., di un imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale»
Non occorrono invece gli avvertimenti ex art. 63 c.p.p. in caso di dichiarazioni “contra se” del testimone, quando il teste favoreggia qualcuno o mente – c.d. reati processuali – perché la garanzia prevista dalla norma è a presidio del nemo tenetur se detegere in ordine a reati già commessi, non quelli che deve ancora commettere. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 33583/15; depositata il 29 luglio)