Prima decisione della Corte Suprema.
Primo aspetto è che la nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità (o di rilevanza penale dell’offesa): es. nel caso de quo, reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di ammontare superiore a 50.000 euro (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ma si potrebbero fare altri esempi: nei reati tributari come nei reati societari, nei reati ambientali, nei reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, e così via).
Secondo aspetto sui profili di diritto intertemporale: la nuova disciplina, in quanto più favorevole al reo, è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p. quindi si applica l’art. 2 c.p. in ragione della natura sostanziale dell’istituto.
Terzo : la questione della particolare tenuità del fatto può essere proposta (per la prima volta) anche nel giudizio di legittimità.
Quarto : la valutazione deve essere limitata alla sussistenza in astratto dei presupposti di applicabilità dell’istituto (particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento), attraverso un giudizio che non può che basarsi su quanto emerso nel giudizio di merito e risultante dalla motivazione della sentenza impugnata; in caso di sussistenza in astratto dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dell’art. 131-bis c.p. la Cassazione provvederà all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; diversamente escluderà l’applicazione dell’istituto, rigettando il ricorso.(Cass. pen., Sez. III dep. 15.4.2015, n. 15449)