Sollevata dinanzi alle Sezioni Unite la questione concernente l’ammissibilità della questione sulla tenuità proposta per la prima volta in sede di legittimità, e le modalità (ovvero formulazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., memorie ex art. 121 c.p.p., o oralmente in fase di discussione orale) con cui può essere dedotta l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2015, successivamente alla proposizione del ricorso. L’intervento risolutore della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole è, altresì, richiesto al fine di stabilire se risulti possibile, in relazione al ricorso che appaia non manifestamente infondato, che possa essere la stessa Corte di Cassazione ad intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto; nonché se, una volta ritenuta ammissibile la proposizione della questione per la prima volta nel giudizio di legittimità, ovvero un intervento ex officio, rientri nei poteri della Corte di Cassazione la valutazione di meritevolezza ai fini dell’applicabilità dell’istituto e se tale giudizio debba in ogni caso essere espresso attraverso un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ovvero se possa farsi luogo ad un annullamento senza rinvio; in ultimo, se sia possibile l’applicabilità dell’istituto per i reati tributari per i quali è prevista la soglia di punibilità. (Cass. pen. Sez. III Ordinanza, 07/05/2015, n. 21014)
Aggiornamento : le SS UU per ora non si pronunceranno perché il Primo Presidente ha restituito gli atti (reato prescritto)