La Corte annulla sentenza Corte di Appello che aveva escluso la lieve entità sulla base della ripetitività delle condotte senza peraltro considerare che la stessa ripetitività è compatibile con l’ipotesi lieve, e si applica, quando vi è reato associativo, non l’art. 74 Tuls ma il 416 ( come ex 74 co. 6°Tuls) <<E’ dunque lo stesso legislatore a stabilire che l’associazione può essere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di fatti – reato di minima offensività, il che vuoi dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entità. L’interpretazione qui propugnata non è del resto nuova, dacchè altre decisioni adottate da questa Corte di legittimità hanno ritenuto, da un lato che l’ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (Sez. 6, sent. n. 21612 del 29/04/2014, Villari e altro, Rv. 259233;Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010 – dep. 26/07/2010, Moutawakkil, Rv.249369) e dall’altro, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l’attenuante della lieve entità del fatto, come si desume proprio dall’art. 74, comma 6 dello stesso Decreto (Sez. 4, sent. n. 1736 del 27/11/1997, Fierro, Rv. 210161; Sez. 6, sent. n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 nonchè con precisazioni Sez. 6, sent. n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644).>>(Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 39844/15; depositata il 2 ottobre)
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