Il diritto ad essere giudicati secondo il più favorevole dei trattamenti sanzionatori succedutisi nel tempo è diritto fondamentale della persona, di rilievo costituzionale, con implicazioni in ordine ai principi di proporzionalità, di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Di conseguenza, deve riconoscersi al giudice della cognizione il potere di rilevarne d’ufficio l’eventuale violazione, pure a fronte di un ricorso per cassazione inammissibile e non contenente censure relative al profilo sanzionatorio, anche se la pena inflitta non travalichi i più favorevoli limiti edittali vigenti; ossia l’illegalità della pena sussiste anche quando la stessa rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta: è il caso della modifica normativa occora all’art. 73 co V° T U 309/90 (Cass. pen. Sez. Unite, 26/06/2015, dep 25 11 2015 n. 46653)
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