Le tabelle che sono state pubblicate dal 2006 (legge Fini Giovanardi) al 2014 (sentenza corte cost.le n. 32/14 che l’ha abrogata) con nuove sostanze rispetto al passato (ad es nandrolone), con la scure della Corte Costituzionale hanno subito un effetto pari all’abolitio criminis ; il decreto legge d.l. 20 marzo 2014, n. 36, che le ha “riesumate” all’art. 2 disponeva: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014”. Ma era sbagliato perché contravveniva a norma di rango costituzionale ( non possono disporre che per l’avvenire, per l’irretroattività della legge penale, art. 25 co. 2 Cost.) ed infatti in sede di conversione la formula fu “riprendono a produrre effetto”.La Corte ricorda in effetti come le tabelle costituiscano disposizioni integrative della legge penale, alle quali sono evidentemente applicabili i principi di cui all’art. 2 c.p., e in ispecie quello di irretroattività della legge penale; con l’ulteriore conseguenza del carattere “inscindibile e biunivoco” del legame tra il decreto che integra le tabelle e la legge che ne costituisce il fondamento normativo: “l’atto amministrativo individua l’oggetto del reato in base al divenire delle conoscenze […]; caduta la legge, ne segue con ineluttabile ed evidente necessità il venir meno dei provvedimenti ministeriali che di quella legge costituiscono attuazione”. Una diversa soluzione d’impronta sostanzialistica, osservano le Sezioni Unite, determinerebbe la sicura violazione del principio di legalità. (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 29316/15; depositata il 9 luglio)
Condividi questo articolo