Sussiste un contrasto di giurisprudenza quando non è previsto, nella sentenza di condanna, un termine per l’adempimento della condizione (nella fattispecie si trattava di un lavoro di pubblica utilità) ex art. 165 c.p.: a fronte di un orientamento meno favorevole al reo secondo cui vale la data del passaggio in giudicato (ma se si tratta di reati urbanistici valgono le norme dettate per l’edilizia), se vi è incertezza non si può risolverla a sfavore del condannato, quindi può ottemperare sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale (5 anni dopo il passaggio in giudicato)(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 24642/15; depositata il 10 giugno)
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