La Corte nega che la liberazione anticipata possa incidere sulla corresponsione dell’indennizzo, poiché <<sulla valutazione della ingiustizia della detenzione non può invece incidere l’eventuale riconosciuto periodo di liberazione anticipata, in quanto per la concessione di tale beneficio è valutata la condotta del condannato e la sua partecipazione positiva alla fase rieducativa. Pertanto in tal caso lo “sconto” di pena non è ancorato alla valutazione del fatto reato ed alla adeguatezza della pena irrogata, ma a valutazioni soggettive sulle condotte del condannato durante l’esecuzione della pena.non incide sulla valutazione della ingiustizia della detenzione >>(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21284/15; depositata il 21 maggio).
Contra però vedasi Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2014) dep 05-05-2014, n. 18542 ove si afferma che l’esatta applicazione dell’art. 54 fa emergere una sorta di illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione (come nel diritto amministrativo), anche alla stregua della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale prevede espressamente, all’art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta; e sempreché il condannato non abbia contribuito a generare l’errore o il disguido nel far adottare un ordine di esecuzione (tardivo) che includa la liberazione anticipata per i semestri già espiati.