La Corte fa il punto sulle nuove fattispecie introdotte negli artt. 600 dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24: riduzione in “schiavitù” consiste nell’esercitare sulla persona altrui poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà senza che rilevi il precedente stato di libertà della vittima, né che questa abbia percezione del suo status. La condotta di riduzione in “servitù”, invece, corrisponde alla condotta di colui che riduce o mantiene altri in uno stato di soggezione continuativa. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 30988/15; depositata il 16 luglio)
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