La revoca della costituzione di parte civile prevista dall’art. 82 cod. proc. pen. deve essere intesa come conseguenza dell’inerzia della parte nel corso della progressione processuale conseguente alla costituzione; tale inerzia deve trovare fondamento nella assenza di precise indicazioni circa l’entità del risarcimento e nel mancato sostegno della pretesa nella fase delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado o d’appello. Le conclusioni orali della parte civile, se non producono incertezza sui termini della pretesa integrano una violazione delle regole codicistiche cui non consegue la revoca della costituzione, ma una mera irregolarità.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 38155/15; depositata il 21 settembre)
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