Imputato corrotto assolto nel giudizio ordinario, occorre procedersi a revisione del patteggiamento dei concorrenti corruttori perché manca l’elemento costitutivo del reato di corruzione e quindi vi è inconciliabilità logica dei giudicati ex art. 630 co. I lett. a, quindi gli imputati concorrenti vanno assolti : anche se il giudizio speciale del patteggiamento si basa su una piattaforma probatoria più ristretta di quello ordinario, è chiaro che in tal caso è errata la qualificazione giuridica del reato di corruzione operata dal Gip del patteggiamento. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 23682/15; depositata il 3 giugno)
DIRITTO DI DIFESA (NEL PROCEDIMENTO DE LIBERATATE – 309 co. 5 e 10)
Ordinanza annullata perché le dichiarazioni accusatorie non erano allegate agli atti del tribunale del riesame (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 23737/15; depositata il 3 giugno)