Questione di diritto intertemporale : si applica il termine di 30 gg e non quello di 10 gg, << per i procedimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 (ossia per i procedimenti che, come nel caso di specie, sono stati definiti prima del 17 maggio 2014), la disciplina della restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 – nel testo previgente – ha efficacia ultrattiva, nel senso che la cessazione di operatività della previgente disciplina coincide con l’applicabilità della nuova normativa sul procedimento in assenza……..>> Nel merito della richiesta la Corte osserva <<Sotto il vigore della disciplina applicabile al caso di specie, questa Corte ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il concetto di “effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell’imputato della pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (ex multis, Sez. 1, n. 15543 del 11/04/2006, Joudar, Rv. 233880), precisando che la modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l’art. 175 c.p.p., comma 2 un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l’impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall’altro, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d’ufficio non è idonea di per sè a provare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (ex multis, Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615)..>> (Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 40158/15; depositata il 6 ottobre)
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