Il d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, agli artt. 5 e 6, i criteri in base ai quali il reato commesso dalla persona fisica può essere attribuito alla persona giuridica. L’art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, a norma del quale l’ente risponde solo dei reati commessi nel suo “interesse o vantaggio”. E’ controverso il significato da attribuire ai suddetti lemmi. La Corte ne approfondisce il significato (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 29512/15; depositata il 10 luglio)
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