<<Secondo costante indirizzo di questa Corte, la ristrutturazione edilizia consiste nel ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio originario volti a trasformare l’organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso. (Cass. sez. 3, n. 36528 del 16/06/2011, dep. 10/10/2011, Rv. 251039, Sez.3, n. 49221 del 06/11/2014,. dep. 26/11/2014 Rv. 261216, Cass. Sez. 5A 17.2.1999 n. 3558, P.M. inproc. Scarti. Rv. 213598).Nella nozione di ristrutturazione edilizia sono dunque ricompresi interventi volti alla trasformazione dell’edificio preesistente mediante il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, ma lo stesso deve rimanere inalterato per forma, volume ed altezza, onde è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in sopraelevazione, esclusi quelli tecnici (in questo senso Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558, P.M. inproc. Scarti. Rv. 213598 >>(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39817/15; depositata il 2 ottobre)
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