La Corte ribadisce la rilevanza del rapporto fiduciario in relazione ad una notifica effettuata irritualmente presso il difensore, anziché presso il domicilio dell’imputata: egli deve informare la sua cliente , se no la notifica spiega ugualmente i suoi effetti, a meno che il difensore non dimostri che non vi era possibilità di informare il cliente : << Anche se resta la possibilità che in un singolo caso concreto l’informazione non sia stata trasmessa per causa di forza maggiore, ovvero per negligenza o dolo del professionista, oppure per dolo o negligenza dell’interessato, consegue dalla citata giurisprudenza che una deduzione che, come nel caso di specie, neghi l’avvenuta informazione dell’imputato, deve farsi necessariamente carico, almeno, della prospettazione di cause alternative che neutralizzino le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario. L’onere in questione non può quindi ritenersi soddisfatto dalla mera affermazione secondo cui il difensore non avrebbe comunicato l’avviso al proprio assistito, poiché “non vi è alcun obbligo per il difensore di comunicare al cliente la notifica di un atto del processo, se il cliente ha eletto il domicilio in un luogo diverso dal suo studio”. Al contrario, la parte deve non solo rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto, ma anche avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez. 6, n. 1668 del 6.11.2014, Colucci)>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 41815/15; depositata il 19 ottobre)
Condividi questo articolo