L’art. 83 D.L. n. 18/2020 comma VI° ( c.d. decreto cura Italia) prescrive di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (nelle restrizioni definite alle lettere a),b) e c) di cui al successivo comma VII°); in generale anche l’art. 87 co. I° D.L. cit. sottolinea che il lavoro agile dovrà assurgere a modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Conosciamo il destino delle udienze che si debbono svolgere e quelle da rinviare, così come abbiamo contezza della sospensione di tutti i termini processuali, ma non vi è una regolamentazione specifica delle attività che possono svolgere le cancellerie, gap da colmare con apposite determinazioni dirigenziali, nella migliore delle ipotesi consacrate nei protocolli stipulati a livello locale che contemplano la partecipazione dell’avvocatura.
Verrebbe da dire che il lavoro da remoto che possono svolgere i dipendenti delle varie cancellerie potrebbe consentire per lo meno lo scambio di documenti in formato pdf con il difensore specialmente in quei casi in cui non è necessario assolvere il pagamento dei diritti di copia perché esenti in virtù di ammissione al patrocinio statale ; oppure consentirne comunque il rilascio via pec o via mail facendo giungere in cancelleria (ad es. a mezzo posta o a mezzo modello F23) la relativa marca .
In attesa quindi che il pagamento on line delle spese di giustizia si estenda anche ai diritti di copia degli atti penali essendo attivo il solo pagamento del contributo e delle marche da bollo nel processo telematico civile, registriamo, ma non ne siamo sorpresi, una certa riottosità ad assimilare le novità del lavoro telematico; sappiamo ad esempio che la cancelleria del Tribunale di Velletri non svolge attività da remoto (neanche quelle più semplici , quale l’invio di una sentenza pdf nel caso di ammissione al patrocinio ), e che dire, basterebbe poco , ossia dotare almeno un addetto delle relative chiavette o smart card con cui evadere le istanze dei difensori .
E sebbene La possibilità di ricorrere al deposito di istanza a mezzo PEO e PEC da parte dei difensori sia ormai ampiamente riconosciuta dagli addetti ai lavori (cfr https://www.unicost.eu/emergenza-corona-virus-faq-sul-processo-penale-telematico/), non siamo convinti che si sia apprestata, almeno sino ad ora, un’organizzazione adeguata.
Sappiamo degli utilissimi strumenti esistenti sulla piattaforma polisweb, ossia “trascrizioni verbali di udienza”, “servizio 335”, “Servizio 415 bis”, ma non tutti i consigli dell’ordine sono “convenzionati” (in quel contesto è consentito oltretutto il pagamento dei diritti di copia on line).
D’altronde da tempo immemorabile caldeggiamo (cfr i numerosi contributi presenti su questo sito) la possibilità di utilizzare lo strumento della pec per liberare le cancellerie dagli avvocati (e loro delegati).
Nel momento (inaspettatamente propizio) è ora che si faccia definitiva chiarezza; anche perché il ritorno alla socialità si profila lontano.