Condannato per peculato addetto alla lavorazione della Posta prioritaria presso il Centro di meccanizzazione postale con le mansioni di smistamento e ripartizione dei plichi, la cui attività, pertanto, rientra nelle sole mansioni esecutive e d’ordine, prive di qualsiasi carattere di autonomia e decisionalità, ecco perché La Corte annulla con rinvio , la relativa condotta appropriativa dovendo essere ricondotta alla meno grave ipotesi di cui all’art. 646 c.p., aggravata dall’abuso della relazione di ufficio e prestazione d’opera ai sensi dell’art. 61 c.p., comma 11.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 43464/15; depositata il 28 ottobre)
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