La domanda dell’imputato di essere ammesso all’oblazione deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Si tratta di termine perentorio (Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999 – dep. 13/07/1999, Nolano V. ed altri, Rv. 214067). La perentorietà del termine impone di interpretare il disposto dell’art. 162 bis c.p., comma 5 – in base al quale la domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado – nel senso che, trattandosi della medesima domanda, le condizioni per essere ammesso all’oblazione devono sussistere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e non possono essere acquisite successivamente. In effetti, la natura perentoria dei termini per l’ammissione all’oblazione si desume dalla natura stessa dell’istituto e dalla funzione che essi svolgono. L’istituto risponde, infatti, ad un chiaro scopo di deflazione della repressione penale.
Nel merito: il pericolo di rovina può riguardare anche solo una parte dell’edificio (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 43697; depositata il 29 ottobre)