Tizio è imputato nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico di un Comune, di avere omesso di comunicare alla p.o. l’esito di analisi chimiche effettuate sulla natura inquinante delle acque di scolo che attraversavano un fondo di sua proprietà, malgrado richiesta e diffida : il fatto tipico c’è (pacifica linea interpretativa tracciata dalla Corte, che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d’ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 6^, n. 45629 del 17/10/2013, dep. 13/11/2013, Rv. 257706; Sez. 6^, n. 7348 del 24/11/2009, dep. 2010, Di Venere, Rv. 246025; Sez. 6^, n. 5691 del 06/04/2000, Scorsone, Rv. 217339).), piuttosto bisognava indagare se l’imputato fosse l’organo competente ad emettere la relativa decisione. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 42610/2015; depositata il 22 ottobre)
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