Prosciolto dal Giudice istruttore nel 1978 per un fatto di omicidio, dopo un intercettazione telefonica che lo addita come il vero responsabile, il Gup revoca la sentenza e gli viene riaperto il processo ; il fatto è descritto in imputazione come commesso per motivi abietti (ragioni di predominio territoriale) e futili (quale conseguenza di un litigio avvenuto la sera prima tra un gruppo di calabresi di cui faceva parte l’indagato unitamente a tale C.N., ed un gruppo di nomadi, di cui faceva parte il defunto). Viene sottoposto a custodia cautelare in carcere e il difensore impugna in Cassazione l’ordinanza di conferma del Tribunale del riesame : la Corte dice che non c’è nessuna preclusione processuale come aveva ipotizzato la difesa, ma l’esito è annullamento con rinvio per nuovo esame perché <<O il motivo dell’omicidio va individuato nelle ragioni di predominio territoriale, ed è suscettibile di essere definito abietto, o nei contrasti per ragioni di donne, e può essere,definito futile. E, peraltro, ove congiuntamente contestate dette aggravanti necessita ciascuna di adeguata motivazione. Riservato al giudice di merito il compito di accertare in fatto la sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulle aggravanti, questa Corte rileva che in questa sede l’aggravante in questione deve essere valutata nel profilo di diritto costituito dalla considerazione che la sua contestazione è servita a superare la preclusione costituita dall’essere altrimenti il reato prescritto. Sorge quindi la necessità, a garanzia della legalità della procedura, e a fugare ogni dubbio che la contestazione dell’aggravante sia stata lo strumento per aggirare l’intervenuta estinzione del reato, che la detta contestazione sia ancorata a dati nuovi incontestabili e che sia assicurata la correttezza formale dell’agire pubblico. E’ significativo rammentare come, sull’onda di copiose risalenti riflessioni dottrinali giurisprudenziali, le Sezioni unite civili nel 2007 siano giunte rinvenire un vero e proprio statuto costituzionale della nozione di overuse affermando che nessun procedimento giudiziale appare conforme al fair trial ove rappresenti il frutto di abuso del processo “per l’esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi”. Come ha affermato una Dottrina “l’aggressione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato che costituisce nella sua accezione oggettiva anche interesse pubblico processuale, rende, già su un piano teorico, necessario un sindacato a tutela della parte debole del rapporto processuale”. Sindacato che nel caso in questione compete alla Corte di Cassazione, preposta istituzionalmente ad assicurare l’esatta osservanza della legge. Si impone l’annullamento della sentenza sul punto per i necessari approfondimenti. Il giudice del rinvio procederà in piena autonomia a individuare i parametri di riferimento da utilizzare per la valutazione della ricorrenza dell’aggravante, essendo però necessario che egli sciolga l’ambiguità che connota la contestazione, specificando se l’aggravante sia integrata da un motivo abietto o da un motivo futile>>.(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 39358/15; depositata il 29 settembre)
L’abuso del processo è concetto partorito e sviluppato dalla Cassazione Civile : cfr per tutti Cass. civ. Sez. Unite, 15/05/2015, n. 9936 <<La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.>>
In penale c’è un applicazione a firma Sezioni Unite Vedasi anche Cass. pen. Sez. Unite, 29/09/2011, n. 155 <<Il susseguirsi di un numero esagerato di difensori, alcuni a dibattimento già chiuso, seppur astrattamente espressione di una legittima facoltà, devono ritenersi in concreto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui sono riconosciute, realizzando, pertanto, un abuso del processo che rende le questioni di nullità prospettate in relazione all’art. 108 c.p.p. manifestamente infondate.>>