Massime:
<<Con l’emissione dell’avviso di fissazione dell’udienza si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Tale avviso, pertanto, deve essere comunicato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto della fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che acquisti solo successivamente tale veste.>>
<<Il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., e non una nullità generale a regime intermedio, sanabile ex art. 182, commi 2 e 3, c.p.p., per effetto dell’acquiescenza del difensore di ufficio e della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità.>>
Caso posto per mancato avviso dell’udienza camerale al difensore di fiducia, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. Si trattava di stabilire se la nullità in parola avesse un carattere assoluto o, invece, intermedio con conseguente sanatoria ex art. 182 c.p.p., per effetto dell’acquiescenza difensiva(ad es. da parte del difensore di ufficio nominato ex art. 97 co. IV°) e della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità e su tale problematica esisteva un contrasto di giurisprudenza. La tesi della nullità generale intermedia faceva leva sul dettato normativo del 179 c.p.p. (che allude all’assenza del difensore e all’equiparazione tra difesa di fiducia e d’ufficio (anche perché quest’ultimo potrebbe chiedere un termine ex 108 co. I c.p.p.).
Le SS UU partono dal considerare che anche in fase di sorveglianza si applica lo schema dell’udienza camerale ex 127 c.p.p. e l’art. 666 c.p.p., comma 4, delinea un modello camerale a contraddittorio orale necessario.
E affermano che “La nomina di un sostituto processuale del difensore di fiducia scelto dall’imputato o del difensore d’ufficio designato dal giudice presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 97 c.p.p., comma 4”
E quindi optano per la tesi della nullità assoluta perché la assenza del difensore, quando ne è obbligatoria la presenza, si radica proprio quando l’avviso non gli è spedito e che la nuova normativa in materia di notifica della sentenza contumaciale valorizza la difesa fiduciaria distinguendola nettamente da quella d’ufficio ; sappiamo inoltre dalla disposizioni ex art 96 e 97 che il difensore di ufficio viene nominato se vi è revoca, rinunzia, o altro, che non è comunque il caso di un assenza cagionata dall’omesso avviso e si sa anche, aggiunge il Supremo collegio, che viene ad essere leso il diritto dell’imputato di scegliere le modalità della propria difesa riconosciuto anche dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che sancisce espressamente il diritto dell’imputato ad avere un “difensore di sua scelta” (tout accuse a droit notamment a:… c) se dèfendre lui-meme ou avoir l’assistance d’un dèfenseur de son choix). (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 24630/15; depositata il 10 giugno)