L’omesso avviso dell’udienza ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato è causa di nullità a regime intermedio ; già lo avevano detto le SS UU : il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello) (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 – dep. 01/06/2011, Scibè, Rv. 249651) ; e si colloca nel momento processuale intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza di comparizione, con la conseguenza della necessaria deduzione della stessa prima della delibazione della sentenza di primo grado, come disposto dall’art. 180 c.p.p.. Il medesimo termine è applicabile anche al giudizio di appello e al giudizio svolto con le forme camerali di cui all’art. 599 c.p.p..(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12707/15; depositata il 25 marzo)
Condividi questo articolo