La nomina dell’avvocato di fiducia vale solo per la fase processuale in cui è intervenuta, pertanto se nella fase di cognizione era stato individuato un difensore con nomina che si riferiva anche alla successiva (eventuale) fase esecutiva , egli non sarà destinatario delle notifiche nella fase esecutiva: “la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione ha effetto esclusivamente per tale fase processuale e non estende i suoi effetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ad eventuali procedimenti esecutivi successivi. Non è pertanto viziata da inosservanza delle norme processuali in materia di contraddittorio l’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p. per la quale sia stato omesso l’avviso al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione, ancorchè contemplata in tale nomina, genericamente, la eventuale, successiva fase di esecuzione”. Ma qui la giurisprudenza è divisa .(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 14177/18; depositata il 27 marzo).
Contra Cass. pen. Sez. I Sent., 11/12/2015, n. 14000 (rv. 266609)