Mancato accoglimento dell’istanza di adesione allo sciopero di un difensore determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (in tal senso, successivamente, anche Sez. 1, 9.12.2014, n. 3113, rv. 261924). Nella fattispecie si trattava di udienza camerale in appello perché si era impugnata sentenza resa all’esito di un rito abbreviato, ove la partecipazione del difensore non è necessaria, quindi la nullità è a regime intermedio e la sentenza va annullata perché il difensore ha eccepito il vizio con il ricorso in Cassazione (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35820/15; depositata il 2 settembre)
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