Si discute se la nuova normativa cautelare è applicabile alle misure in corso di esecuzione : la riposta è dipende, nel senso che, se la nuova normativa ridisegna i limiti massimi di pena (come già accaduto) entro i quali infliggere la custodia in carcere, allora il profilo attiene alla legge “sostanziale” e quindi retroattività della lex mitior ; qualora invece si preveda anche il requisito dell’attualità, come ha fatto l’art. 274, ebbene qui siamo nella sfera del diritto processuale, dunque soggiace alla regola ‘tempus regit actum’, non potendosi ritenere carente di motivazione il provvedimento che abbia trascurato di esaminare profili delle esigenze cautelari non contemplati nella norma vigente nel momento in cui è stato pronunciato.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 30508/15; depositata il 15 luglio)
Condividi questo articolo