Interessante decisione della Corte che afferma anzitutto che il mancato avviso avviso ad uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio (Sez. Un. 25-6-97 n. 6, Gattellaro, rv. n. 208163; Sez. Un. 27-6-2001, Di Sarno, rv. n. 219229; Sez. Un. 16-7-2009 n. 39060, rv. n. 244188) che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione.
Il clou del ragionamento sta però tutto nella sottolineata importanza del ruolo “informativo” del difensore (Sez. Un. Rv.249651, cit.). <<Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha enucleato l’esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all’interno della posizione difensiva (C. Eur. Dir.Uomo, Grande Camera, 18-10-2006, Hermi c/ Italia; C. Eur Dir Uomo 28- 2-2008, Demebukov c/ Bulgaria). In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con l’autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l’attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive.>>(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 44670/15; depositata il 6 novembre)