La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, per violazione del diritto di assistenza tecnica obbligatoria, <<e si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone testualmente l’art. 179 c.p.p., comma 1, (cfr. tra le tante, Sez. 1^, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud. dep. 16/05/2014 Rv. 259614; Sez. 4^, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013 Ud. dep. 19/02/2014 Rv. 258615;). Sez. 3, Sentenza n. 6240 del 14/01/2009 Ud. dep. 13/02/2009 Rv.242530). (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 27568/15; depositata il 1° luglio)
Si precisa che da poco sono intervenute sul punto, in senso conforme, le SS UU (Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 24630/15; depositata il 10 giugno)