Una donna subisce trattamenti umilianti dal marito che prima tollera e poi denunzia : il Tribunale lo assolve , e la Corte d’appello lo condanna: dice la Cassazione non c’è bisogno di una riassunzione dell’istruttoria o di una motivazione rafforzata perché anche il Primo Giudice ha dato atto di tutto ciò su cui si è basato la Corte d’appello , solo che vi è stato un diverso inquadramento giuridico dato dal fatto che per il Tribunale le condotte antecedenti (prima della denuncia e della separazione) non contavano quindi vie era sporadicità per l’unicità delle ultime vessazioni , per la Corte d’appello invece sì , e la Cassazione dà ragione a quest’ultima perché anche nella fase di convivenza tra i due le vessazioni contano, eccome. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47209/15; depositata il 27 novembre)
Condividi questo articolo