Si deve escludere l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, <<in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.>>(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 33864/15; depositata il 31 luglio)
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