All’indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_03_15.pdf è possibile leggere la relazione del massimario che fa luce su tale importante pacchetto normativo.
Sappiamo che la materia già è stata fatta oggetto di importanti innovazioni (ad es. 275 co 2 bis , no carcere se condanna inferiore a 3 anni) e, ancor prima, 280 c.p.p. (innalzato il limite minimo del massimo edittale per l’applicazione della custodia in carcere, tranne finanziamento illecito ai partiti) e 274 lett c (stesso innalzamento ma non c’era l’ eccezione, e il legislatore vi ha rimediato con la legge in commento); e poi il 275 bis (incentivazione braccialetto elettronico).
L’attuale pacchetto si contraddistingue anch’esso per un favor libertatis. Adesso occorre (274 lett b e c), per l’esigenza di pericolo di fuga e per quella di recidivazione, che il pericolo oltre che concreto sia anche attuale (già era previsto per la lett a), con ciò dimostrando di recepire gli orientamenti della Corte Suprema; inoltre, negli stessi casi (lett b e c ) le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede (nella lett. c, si precisa che tale preclusione valutativa opera “anche in relazione alla personalità dell’imputato”). Poi è stata rafforzata la funzione di extrema ratio della custodia in carcere, per es. sancendo che le altre misure possono essere applicate cumulativamente (275 co. III°), e quindi non solo, come era prima, in una fase “patologica” di trasgressione o per decorrenza termini, ma anche in quella iniziale “fisiologica” (forse anche quando il P.M. chiede una misura meno afflittiva, ad es gli arresti domiciliari e il Giudice dà obbligo di presentazione e sospensione da un ufficio, in questo senso militando l’argomento che si basa su una analoga possibilità prevista nella fase di aggravamento ex 299).
E’ stato poi aggiunto il comma 3 bis all’art. 275 che incentiva l’uso del braccialetto elettronico introducendo un obbligo di motivazione sul punto, se non percorribile (ma la sede ideale era quella del 292).
L’innovazione più importante è quella prevista per i titoli di reati (comma III° 275) e recepisce le recenti pronunce della Corte Costituzionale : presunzione “assoluta” solo per 416 bis e 270 e 270 bis, per il resto (reati ex art. 51 cpp) presunzione “relativa”.
Sono stati infine mitigati, gli automatismi (276 comma I ter e 284 comma V° bis).
Modifiche alla misure interdittive al fine di incentivarne l’uso.
Modificate, nel senso di evitare l’utilizzo di clausole di stile che richiamano le valutazioni della Procura, anche le norme sul procedimento applicativo, in primis l’art. 292, ove si richiede <<autonoma valutazione>> (ma questo già risultava dal precedente sistema), ma soprattutto l’art. 309 in ordine alla ridisegnata decisione di annullamento che si “riespande” comprendendo le ipotesi di motivazione mancante od omissione dell’autonoma valutazione di cui sopra delle esigenze cautelari, degli indizi, e degli elementi forniti dalla difesa, espansione che va a scapito della pur conservata possibilità per il Tribunale del Riesame di integrare la motivazione della sentenza gravata con la propria, a questo punto, entro i confini ridisegnati dalla novella attuale. Alcune problematiche, alla stregua dell’attuale disciplina potrebbero porsi per la possibilità di avvalersi, della motivazione per relationem (sembra di sì a condizione che il Giudice dimostri di aver meditato sui canoni e quindi di aver svolto quell’autonoma valutazione..) e l’esito dell’annullamento in cassazione se il Tribunale del Riesame ha giustapposto la sua valutazione in un caso in cui doveva annullare (sembra senza rinvio ).
Vi sono poi importanti modifiche concernenti le impugnazioni : già abbiamo detto del 9° comma 309 ; il comma VI° prevede poi che l’imputato (detenuto ) può chiedere di comparire personalmente e il comma 11° che all’udienza deve presenziare (anche se fuori distretto, in tal caso può sempre chiedere di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza) ; sembra poi consentita la presenza in udienza, anche se la richiesta di traduzione la inoltri successivamente alla richiesta di riesame.
Inoltre il comma 9 bis dell’art. 309 prevede la proroga dei termini perentori (da 5 a 10 gg) su istanza (personale) dell’interessato, per consentirgli di preparare meglio la difesa.
Importante la modifica al comma 10 art. 309 : anche il deposito della motivazione ha un termine perentorio, 30 gg dalla decisione (massimo 45 se ci sono molti arrestati o se le imputazioni sono gravi), pena la perdita di efficacia della misura; e soprattutto non si può disporre nuova misura salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate ; però va registrata la discrasia con la perdita della efficacia da omesso interrogatorio e con la perdita di efficacia da scadenza termini, ove non è previsto l’analogo divieto di rinnovazione.
All’art. 310 è stato previsto anche lì il termine per il deposito della motivazione, ma, al pari di quello per la decisione (20 gg) rimane puramente ordinatorio.
Il nuovo art. 311 prevede invece, per il giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Cassazione che, come sappiamo, non provoca anche la scarcerazione (eccetto il caso di motivazione del tutto carente), si applicano anche qui il termine (perentorio) di 10 gg per la decisione e 30 gg per la motivazione (tranne che si tratti di annullamento di ordinanza applicativa della misura emessa dal Tribunale su appello del P.M.)
Infine si è intervenuto pure sull’art 324 (impugnazione misure reali) stabilendo il rinvio al 9 e 10 comma art. 309 : e qui non si sa che natura debba avere siffatto rinvio, e le implicazioni sono notevoli (autonoma valutazione, perentorietà dei termini etcc).
Infine con la modifica all’art. 21 ter O.P. si è ampliata la possibilità per i genitori detenuti di far visita ai figli he ne hanno necessità per motivi di salute.