Imputato manda un fax per attestare il suo ricovero , ma doveva appurarsi che fosse giunto in cancelleria : <<Deve, tuttavia, registrarsi l’intervento della decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259928), che ha statuito che, in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, e ha precisato in motivazione che tale soluzione appare imposta non solo da un’interpretazione letterale della norma, che non richiede l’adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da una interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. Tale condiviso principio, sia pure affermato sotto diverso profilo, rende più coerente con il sistema l’affermazione, richiamando il predetto orientamento intermedio, alla cui stregua la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento (dell’imputato o del difensore), inviata a mezzo telefax, non è irricevibile nè inammissibile, ma la parte interessata, che abbia scelto una modalità irregolare di trasmissione dell’istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso e imprevedibile e dall’impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente, ha l’onere, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all’omessa valutazione dell’istanza, di accertarsi della regolarità dell’arrivo del fax in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente, competente a valutarla.>> (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 37826/15; depositata il 17 settembre)
contra : non sembra che la citata decisione delle SS UU 40187 subordini l’invio del fax alla verifica suddetta.