Un soggetto viene intercettato sul suo smartphone con agente intrusore (virus informatico), per tutto il traffico dati, in relazione agli apparecchi utilizzati, sia di tutte le conversazioni tra presenti, mediante l’attivazione, attraverso un virus, del microfono e della videocamera dei relativi Smartphone, e viene sottoposto a misura cautelare per ipotizzata partecipazione al sodalizio ex 416 bis : la Corte annulla e rinvia per nuovo esame perché questo è uno strumento che intercetta in qualunque luogo, violando l’art. 15 Cost prima ancora della normativa codicistica, ergo occorre che il Giudice nel decreto autorizzativo indichi i luoghi nei quali dovrà essere espletata l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, non essendo ammissibile un’indicazione indeterminata o addirittura l’assenza di ogni indicazione, al riguardo. Le intercettazioni di comunicazioni effettuate tramite l’utilizzo di un virus informatico che consente l’attivazione del microfono e della telecamera dello smartphone da remoto, possono essere ammesse, ma solo con provvedimento motivato del giudice e nei limiti del rispetto della riservatezza. Quanto poi alle videoriprese, occorre verificare che, mediante l’attivazione da remoto della telecamera inerente al telefono cellulare, non siano state effettuate videoregistrazioni all’interno di luoghi di privata dimora o, comunque, tali da imporre la necessità di tutelare la riservatezza personale. Nell’affermativa, anche queste risultanze dovranno essere espunte dal compendio indiziario e il Tribunale dovrà effettuare la prova di resistenza.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 27100/15; depositata il 26 giugno)
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