Vi rientra l’intercettazione delle radio delle forze dell’ordine, a nulla rileva che l’intercettazione non sia stata in concreto effettuata, basta semplice predisposizione del mezzo (reato di pericolo) (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 37557/15; depositata il 16 settembre).
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