Con specifico riguardo alla contestazione del dolo, giova inoltre rammentare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nei rapporti fra imputabilità e dolo, l’indagine sul primo dei suddetti elementi va tenuta ben distinta da quella sul secondo, essendo quest’ultimo un elemento costitutivo del delitto, la cui sussistenza o meno va in ogni caso accertata secondo le regole generali, e cioè con riferimento all’ipotesi di un soggetto agente dotato di normale capacità di intendere e di volere, mentre l’imputabilità costituisce semplicemente il presupposto per l’affermazione della responsabilità in ordine al reato commesso, il quale dovrà, pertanto, essere già stato compiutamente qualificato, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive. Ciò significa che anche nei confronti di soggetto non imputabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza, se l’evento prodotto sia stato “secondo l’intenzione”, “contro l’intenzione” o “oltre l’intenzione” (giusta le varie ipotesi previste dall’art. 43 c.p.), per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente (Cass. Sez. 1, n. 507 del 07/12/1993, Mitrugno, Rv. 196112; Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Corti, Rv. 262151).(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 30517/15; depositata il 15 luglio)
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