Uccide tre persone che erano suoi soci, e la difesa deduce un vizio di mente, ma viene escluso che abbia anche un disturbo della personalità, dovendo quest’ultima rendersi causa efficiente del reato:<< la diagnosi di disturbo dell’adattamento espressa dal perito medico legale, in quanto indicativa del modo di essere della persona e della reazione individuale agli eventi e ai fattori psicosociali stressanti, è estranea al concetto di malattia mentale. Invero, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, la malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno serio stato patologico, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell’agente. La decisione delle Sezioni Unite della Corte del 25 gennaio 2005 n. 9163, rv. 230317 e le successive decisioni del giudice di legittimità, hanno affermato che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di influire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. 2, 2 dicembre 2008 n. 2774, rv.242710); oppure di impulsi all’azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (Sez. 5, 9 febbraio 2006 n. 8282, rv. 233228). Da dette pronunce derivano, da un lato, l’ampliamento operato sulla scorta del progresso della scienza psichiatrica, del concetto di infermità, non limitato alle categorie di inquadramento nosografico tradizionale (schizofrenia, paranoia, depressione maggiore), ma esteso ai disturbi di personalità, dall’altro la necessità di accertare, ai fini dell’imputabilità, se il delitto sia stato o meno influenzato in modo diretto ed immediato da quel particolare disturbo.>>(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 34466/15; depositata il 6 agosto)
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