Nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. La nozione di “fatto” non è più quella del diritto vivente italiano , ancorata alla nozione “giuridica”, per cui l’imputato che commette uno stesso fatto (naturalistico) che produce più violazioni della stessa o di diverse norme penali (concorso formale), assolto su una di esse, può essere rigiudicato per le residue (ed era il caso Ethernit bis che ha dato luogo alla pronuncia del Giudice delle leggi in questione, in cui il titolare della fabbrica, chiuso il processo per disastro innominato, veniva tratto a giudizio per omicidio volontario,) bensì , quella del diritto di Strasburgo , ancorata alla nozione, appunto , naturalistica dello stesso. (Corte costituzionale, sentenza 31 maggio-21 luglio 2016, n. 200 )