Pronunciandosi su una vicenda in cui il tribunale del riesame aveva respinto la richiesta difensiva per presunta violazione delle garanzie di cui all’art. 103 cod.proc.pen. per non essere state eseguite la perquisizione ed il sequestro personalmente dal P.M., né previo decreto motivato di autorizzazione del G.i.p., ma direttamente dalla polizia giudiziaria, la Cassazione, – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la ratio delle garanzie è quella di impedire alla p.g., in special modo se sprovvista di un decreto del P.M., di procedere a perquisizione in uno studio legale e prendere cognizione, anche se solo informalmente, di atti rilevanti per l’esercizio del diritto di difesa -, ha ribadito che le guarentigie previste dalla legge processuale non vengono meno nel caso in cui lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato difensore di fiducia del collega professionista indagato, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45637/15; depositata il 17 novembre)
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