Se il pubblico ufficiale non trae vantaggio dalla falsa attestazione, ossia se manca il c.d. “movente”, ciò non significa che non vi sia elemento soggettivo, che consiste nel dolo generico ossia consapevolezza e volontà : ciò significa che se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15 marzo 2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138).(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 26455/15; depositata il 23 giugno)
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