Borse offerte in strada, evidente la falsità del marchio; ma il venditore senegalese non è esente da responsabilità penale (era stato assolto dal Giudice di merito e il P.M. ha fatto ricorso per saltum in Cassazione) perché suddetta fattispecie , diversamente da altre dettate nella stessa materia, è costruita come di pericolo astratto, quindi, è ininfluente se la vendita abbia o meno ingannato l’acquirente; e non cozza neanche con il principio di offensività perché con la norma si vuole evitare che il bene , che in questa occasione era facilmente riconoscibile come falso , magari , ad es. in un negozio di un centro storico possa trarre perfettamente in inganno. Anzi , nella fattispecie poteva essere contestata anche la ricettazione che , per giurisprudenza consolidata , può concorrere col 474 (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 46817/15; depositata il 25 novembre).
Condividi questo articolo