La Corte affronta il tema del quantum della liquidazione , dato di partenza è costituito dal parametro aritmetico (individuato, nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120, 00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena)… non è vincolante in assoluto e il giudice potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo.. da quest’ultimo punto di vista << il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale di cui, in ultimo, all’arresto di questa sez. 4 n. 6742 del 9.10.2014, Rizzo ed altro, rv. 263131, secondo cui è illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l’importo da liquidarsi per l’ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario (In motivazione, la Corte, nell’annullare l’ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che l’esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza)>>. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 43373/15; depositata il 27 ottobre)
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