Imputato sa di essere epilettico e si mette alla guida di un trattore causando un incidente mortale, durante il fatto non essendo compos sui per la c.d. “rottura del contatto” : non si applica nessuna esclusione dell’imputabilità poiché egli, al pari di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza, era consapevole, nella condotta antecedente (che va presa in considerazione nell’illecito colposo), che poteva causare un sinistro poiché già gli era capitato in passato e perché, al momento dell’esame della patente e della sua revisione, ha taciuto al medico suddetta patologia che non gli avrebbe fatto conseguire l’abilitazione alla guida.(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 24474/15; depositata l’8 giugno)
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