Il P.M. aveva chiesto al Gip di emettere decreto penale di condanna per il reato ex 659 ma il gip emette sentenza ex 129, il PG ricorre in Cassazione e la Corte gli dà ragione perché non potrebbe essere un semplice illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 2 (fatta nell’esercizio di attività di impresa, come ha sostenuto il Gip) poiché quando c’è violazione del limite, l’attività è penalmente rilevante ; è anche priva di pregio l’asserzione che non c’è alcuna perizia, perché può essere disposta nel dibattimento e comunque, 3 persone che l’hanno udita(sussiste quindi il requisiti di un numero indeterminato di persone), possono ben fondare una condanna, stante il principio di atipicità della prova e del libero convincimento del Giudice penale che non può patire il ricorso esclusivo ad accertamenti di natura tecnica, sarebbe in tal caso prova legale non consentita (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37097/15; depositata il 15 settembre)
Condividi questo articolo