Difensore e suo assistito asseriscono che il Giudice , nel leggere il dispositivo in udienza , abbia indicato gg 90 per redigere la motivazione , e adducono degli elementi a sostegno (una pec indirizzata alla cancelleria e lo scadenzario informatico dello studio ) : ma , ahinoi, non c’è nulla da fare, se dal dispositivo scritto non vi è alcuna traccia. Il punto di riferimento è sempre il dispositivo (scritto) che viene letto in udienza; va bena anche se il maggior termine risulta “solo” dal verbale d’udienza, poiché ciò è stato ritenuto idoneo per fissare il dies a quo ai fini della decorrenza dell’impugnazione(Cass. pen. Sez. V, 03/06/2010, n. 32737) ; in conclusione le prove offerte dal difensore non sono in grado di superare l’atto pubblico da cui risulta che il termine della motivazione era stato stabilito ai sensi di legge (15 gg) (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 42559/16; depositata il 7 ottobre
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