Nessun impedimento assoluto per l’avvocato impegnato in un corso di formazione obbligatorio, e comunque devono sussistere i requisiti previsti dalla recente pronuncia n. 4909/2014 delle Sezioni Unite, ossia occorre che il difensore : a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 25262/15; depositata il 16 giugno)
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