Ingiuria e diffamazione sono reati di evento quindi il reato si perfeziona nel momento in cui la notizia diffamatoria viene conosciuta, almeno, della seconda persona, ma come si fa stabilirlo? Allora opera il primo dei criteri suppletivi previsto dal art. 9 co. I° c.p.p. : dove è compiuta parte dell’azione e tale deve intendersi dove è stato “caricato” il file della notizia diffamatoria, in aderenza con quell’altro orientamento , esplicitato dalle sezioni unite, sul punto che quando un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve individuarsi non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l’accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020). (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 31677/15; depositata il 21 luglio)
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